V.I.T.A.

Statuto associazione V.I.T.A.

Articolo 1   DENOMINAZIONE
E’ costituita la sezione locale dell’Associazione di volontariato - ONLUS “ANTEA VENETO”, denominata “V.I.T.A.”, di seguito detta Associazione e operante nell’ambito della Regione Veneto.

Articolo 2   SEDE
La sezione locale dell’ANTEA VENETO, denominata “V.I.T.A.”, ha sede a Fonzaso (BL), in via C. Battisti, 4

Articolo 3   STATUTO E REGOLAMENTO
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dallo Statuto, regolamenti e deliberazioni ANTEA VENETO ed agisce nei limiti della Legge 266/91 del D.Lgs. N° 460/97, della Legge Regionale 40/93 e 1/95 e dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico.
Lo Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Organizzazione stessa.

Articolo 4   SOLIDARIETÁ
L’Associazione intende svolgere la propria attività restando escluso ogni fine di lucro e di remunerazione, sia da parte di essa medesima, sia da parte dei singoli soci. Persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, nel campo della assistenza sociale e sociosanitaria, dell’istruzione, della formazione, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili.

Articolo 5   FINALITÁ E SCOPI
L’Associazione si propone di promuovere iniziative di volontariato, come esperienza di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per favorire l’integrazione sociale della persona rimuovendo le cause che possono creare fenomeni di emarginazione o situazioni di bisogno e di solitudine.
A tal fine organizzerà il tempo libero degli associati, promuovendo attività di volontariato a carattere culturale, fisico, informativo, formativo, ricreativo, assistenziale, psicologico e di utilità sociale.

IMPEGNI

A tal fine l’Associazione, per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, si propone di svolgere (come previsto dalla legge 266/91) attività di volontariato per la valorizzazione e assistenza delle persone, di interesse sociosanitario, di tutela dell’ambiente e dei beni culturali e nei settori richiamati all’art. 10 lettera A) del D.Lgs. N° 490/97 sulla ONLUS, e in particolare:

  1. Attività di aiuto e assistenza alla persona
    • aiuti volti a favorire l’autosufficienza;
    • accompagnamento anziani;
    • aiuti volti a favorire la vita di relazione e al reinserimento sociale delle persone.
  2. Attività socialmente utili
    • infortunistica sociale;
    • aspetti di guardiania;
    • verde pubblico;
    • lavori di piccola manutenzione.
  3. attività sociosanitaria
    Per la tutela della salute del cittadino come azione preventiva, cure e riabilitazione psichica del medesimo.
  4. attività a carattere ricreativo
    Gestione dei Centri Sociali, Ricreativi e Diurni per favorire l’incontro tra le persone attuando iniziative di tipo ricreativo, animativo, gestionali e per lo svago e il tempo libero, con annesso bar per la somministrazione di bevande ed alimenti ai soci come attività collaterale.
  5. attività a carattere fisico
    Corsi di ginnastica riabilitativa e non, attività fisiche in casa, passeggiate quotidiane di gruppo o singole.
  6. attività formativa
    Costante opera di formazione ed aggiornamento dei volontari al fine di adeguare ed uniformare le prestazioni alle reali necessità dei destinatari.
    Sviluppare la ricerca al fine di:
    • identificare i bisogni e le aree a rischio;
    • individuare i modelli di attività di servizio più consoni alle esigenze delle persone bisognose.
  7. attività a carattere informativo
    Diffondere e garantire ogni utile informazione sulle norme legislative, sui servizi socio-assistenziali esistenti sul territorio, nonché ogni notizia e consulenza necessaria per poterne fruire.
  8. attività a carattere culturale
    • trattazione di tematiche sociali, economiche e di altro tipo, incontri rivolti ai giovani e a tutta la popolazione;
    • organizzare spettacoli, visite guidate, gite ed altro;
    • sviluppare la ricerca per il recupero e la riproposizione delle tradizioni locali.
  9. Università Popolari, della Terza Età, in particolare per i pensionati
  10. attività a carattere psicologico
    Migliorare la capacità di ricordare, esercitare la memoria, tramite letture di giornali, riviste e la discussione sugli argomenti.
  11. tutela ambientale e dei beni culturali
    Attività volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e ambientale.
  12. somministrazione di bevande e alimenti ai soci
    come attività connessa ad altre attività.
L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse ed affini a quelle sopra elencate, nonché utili alla realizzazione degli scopi sociali, in quanto integrative della stessa, come pure istituire un fondo a copertura e sostegno delle attività e programmi dell’Associazione.

Articolo 6   COLLABORAZIONI E ADESIONI
L’Associazione potrà inoltre partecipare o dare la propria collaborazione, a livello locale o provinciale, ad altri Enti al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.
L’Associazione può aderire, a livello locale o provinciale, ad Organizzazioni, Associazioni, Enti e partecipare ai relativi Organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.

Articolo 7   ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell’Associazione sono:
  1. l’Assemblea degli associati,
  2. il Consiglio Direttivo,
  3. il Presidente,
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
La funzione delle cariche associative è gratuita.

Articolo 8   GLI ASSOCIATI

Possano far parte dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che per la loro attività siano interessati a promuovere la solidarietà, l’integrazione sociale e lo sviluppo della cultura del volontariato.

Possono aderire tutte le persone interessate allo svolgimento dell’attività sociale che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione e non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali. Il numero degli associati è illimitato.

In particolare possono aderire coloro i quali, per interesse e sensibilità alle problematiche della solidarietà e dell’integrazione sociale della persona, intendono prestare attività di volontariato a titolo personale, spontaneo e gratuito nei limiti della propria disponibilità di tempo e senza alcuna retribuzione o compenso, salvo il rimborso delle spese.

Nei limiti fissati dalla Legge, l’Associazione potrà avvalersi di lavoratori che svolgono attività tecnica ed amministrativa necessaria per il buon funzionamento dell’Associazione e per qualificare l’attività da essa svolta.


Articolo 9   ADESIONE

La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo.

Sulla domanda di adesione all’Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo. Gli aderenti sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, la quota di iscrizione alla stessa; inoltre dovranno versare un contributo associativo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall’Assemblea degli associati.

I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno e non sono frazionabili.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo


Articolo 10   DOVERI
Gli associati sono obbligati:
  1. al versamento del contributo associativo entro il 31 marzo di ogni anno e al pagamento delle quote di iscrizione al momento dell’adesione; all’osservanza del presente Statuto;
  2. all’osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
  3. al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall’assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo;
  4. a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito;
  5. ad un comportamento verso gli altri associati e dall’esterno dell’Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

Articolo 11   DIRITTI
Gli associati hanno il diritto di:
  1. partecipare alle assemblee;
  2. eleggere gli Organi direttivi e di garanzia dell’Associazione;
  3. informazione e controllo, per quanto riguarda la vita e l’attività dell’Associazione, in conformità a quanto previsto dalle Leggi e dal presente Statuto;
  4. svolgere attività di programma e di organizzazione per l’Associazione;
  5. essere rimborsati delle spese sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dall’Assemblea degli associati;
  6. votare in assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
  7. frequentare la sede dell’Associazione e partecipare a tutte le sue manifestazioni
Articolo 12   RECESSO ED ESCLUSIONE
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, è possibile:
  1. la recessione del socio
    Il Consiglio Direttivo può recedere il socio:
    1. che abbia perduto i requisiti di ammissione;
    2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
    3. per il venir meno dei requisiti di cui agli artt.8 e 10;
    Spetta al Consiglio Direttivo verificare se ricorrono i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
    L’associato che intende recedere dall’Associazione deve dare apposita comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

    Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio in corso.

  2. la esclusione del socio
    Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che:
    1. venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    2. senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’associazione;
    3. si renda moroso nel pagamento del contributo associativo; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l’esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
    4. in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l’associazione o fomenti dissidi e disordini tra gli associati;
    5. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
    6. venga condannato con sentenza penale irrevocabile per qualsiasi reato.

    Le deliberazioni, prese in materia di esclusione, sono deliberate dal Consiglio Direttivo e debbono essere comunicate agli associati destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

  3. controversie - ricorsi
    I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio Direttivo dovranno produrre istanza scritta al Collegio dei Probiviri rimettendola al suo Presidente, a mezzo raccomandata, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi, pena la decadenza.

    Le controversie che insorgessero tra gli associati e l’Associazione in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo su tali materie, saranno demandate a decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri, regolato dall’art. 18 del presente Statuto.

    L’associato non ha diritto al rimborso dei contributi, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


Articolo 13   ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
  1. Convocazione

    L’Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, nonché ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/10 degli aderenti; in questo caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

  2. Presiede l’Assemblea

    il Presidente, il Vicepresidente o un loro incaricato nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

  3. Composizione e partecipazione

    L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento del contributo associativo annuo; le persone giuridiche sono rappresentate da una persona fisica che abbia, o a cui sia conferita, la relativa rappresentanza.

    La partecipazione all’Assemblea non è delegabile nemmeno ad altro socio.

  4. Compiti

    Assemblea Ordinaria

    Spetta all’Assemblea ordinaria:

    1. fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;
    2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 14;
    3. eleggere il Presidente e il Vicepresidente all’interno dei membri del Consiglio Direttivo;
    4. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente;
    5. nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri;
    6. stabilire, su proposta del Consiglio, la misura dei contributi annui dovuti dagli aderenti;
    7. approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio e la relazione di programma per l’anno successivo;
    8. approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
    9. accettare erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
    10. discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandata per Statuto.

    Assemblea con maggioranza qualificata

    Spetta a questa Assemblea:

    1. deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
    2. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

  5. Convocazione Assemblea

    La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che a maggioranza qualificata, deve essere effettuata otto giorni prima della scadenza dell’adunanza, mediante avviso contenente le Materie da trattare. Nell’avviso di convocazione può essere indicato il luogo, l’ora e la data anche dell’eventuale seconda convocazione.

  6. Validità e deliberazioni dell’Assemblea

    L’Assemblea ordinaria:

    1. in prima convocazione
      è regolarmente costituita quando sia presente la maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
    2. in seconda convocazione
      è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

    L’Assemblea a maggioranza qualificata:

    1. sia in prima che in seconda convocazione
      è regolarmente costituita quando sono presenti i 2/3 degli associati aventi diritto al voto.

  7. Le deliberazioni
    1. nelle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza degli associati intervenuti;
    2. nelle assemblee a maggioranza qualificata sono prese a maggioranza dei 2/3 più 1 degli associati intervenuti.

  8. Verbali

    Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sano riassunte e riportate in un apposito verbale e sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all’Associazione ha diritto di consultare il verbale.

  9. Votazioni ed elezioni

    Le votazioni sono palesi o a scrutinio segreto se richiesto da almeno 1/10 dei presenti con diritto di voto.
    Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.


Articolo 14   IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  1. Composizione

    Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 membri ad un massimo di 25 ed è eletto dall’Assemblea degli associati.

  2. Durata

    I membri rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall’Assemblea degli associati a maggioranza degli aderenti.

  3. Nomine

    Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario ed un Tesoriere, preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo.

  4. Convocazione

    Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua vece dal Vicepresidente, con preavviso di almeno 5 giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei singoli membri; in questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

  5. Riunioni e deliberazioni

    Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate, a maggioranza dei presenti.

  6. Compiti

    Il Consiglio Direttivo provvede a gestire l’attività sociale, secondo le direttive indicate dall’Assemblea degli associati.
    E’ investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, sino all’importo massimo deliberato dall’Assemblea e indicato nel Regolamento esplicativo dello Statuto e per lo svolgimento dell’attività stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo alla Assemblea.
    Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea degli associati, per un miglior funzionamento dell’Organizzazione, dei Regolamenti interni.

  7. Responsabilità

    L’Associazione, con riferimento all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 18/12/97 N° 472, si assume, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti dell’Associazione (Consiglio Direttivo, Presidente e Vicepresidente) commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
    L’assunzione vale nei casi in cui i rappresentanti abbiano commesso la violazione senza dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente a danno dell’Associazione.
    E’ altresì esclusa nei casi in cui abbia quelle connotazioni di particolare gravità definita dall’art. 5, comma 5 dello stesso D.Lgs. N° 472.


Articolo 15   IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
  1. Elezioni

    Il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione sono eletti con votazioni distinte dall’Assemblea degli associati tra i membri del Consiglio Direttivo.
    Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l’Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo e quindi del Presidente e Vicepresidente.

  2. Rappresentanza

    Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti e in ogni sede.

  3. Compiti

    Il Presidente stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti relativi a nome e per conto dell’Associazione.
    Il Presidente presiede l’Assemblea degli associati, le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori.

    Sottoscrive il verbale dell’Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo e lo custodisce presso la sede dell’Organizzazione, dove può essere consultato da tutti gli associati.

  4. Vicepresidente

    Per impossibilità, assenza o vacanza del Presidente, tutti i compiti vengono assunti dal Vicepresidente.

Articolo 16   IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
  1. Composizione e durata

    L’Assemblea elegge ogni tre anni il Collegio dei Revisori e il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.

  2. Compiti

    Il Collegio cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile e giuridico, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all’Assemblea. La carica di competenza del Collegio dei Revisori è gratuita.


Articolo 17   SEGRETARIO E TESORIERE

Ove si ritenga necessario per il migliore andamento e funzionalità dell’Associazione, il Consiglio direttivo potrà nominare, su proposta del Presidente, un Segretario e/o un Tesoriere.

Compiti del Segretario, o persona da lui delegata, sono:
  1. curare la stesura del verbale di ogni Assemblea degli associati e di ogni riunione del Consiglio Direttivo;
  2. curare la corrispondenza;
  3. aggiornare i libri sociali;

    Copia di tutti i verbali sarà tenuta nella sede dell’Associazione e ogni associato ha il diritto di consultarla.

Compiti del Tesoriere sono:

  1. curare diligentemente la contabilità dell’Associazione;
  2. redigere il rendiconto di cassa e il bilancio di fine anno;
  3. curare i rapporti con gli Istituti di credito;
  4. redigere l’inventario dei beni dell’Associazione.

    La funzione di Segretario o Tesoriere è gratuita.

Articolo 18   IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
  1. Composizione

    Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti, preferibilmente tra persone estranee all’Associazione e nominati dall’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

  2. Durata

    I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

  3. Compiti e decisioni

    I Soci e l’Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza ed esclusione, sempre che possano formare oggetto di compromesso relativo alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei Regolamenti o derivanti da deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo.

    I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli associati dell’Associazione nonché le controversie tra associato e associato, sempre relativamente ai rapporti sociali.


Articolo 19   RISORSE ECONOMICHE
  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. contributi e quote associative;
    2. contributi volontari degli associati o da privati;
    3. attività commerciali e produttive marginali (come previsto dalla L. 266/91);
    4. rimborsi derivanti da convenzioni;
    5. contributi degli Enti Pubblici o Statali (comunali, provinciali, regionali, nazionali, etc.);
    6. contributi da Organi Internazionali;
    7. donazioni o lasciti testamentari;
    8. ogni altro tipo di entrata derivante da eventuali attività connesse utili allo sviluppo degli scopi sociali.

  2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta dal Presidente e dal Vicepresidente o da altra persona deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20   I BENI

I beni dell’Associazione sono i beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili sono acquisiti dall’Associazione e ad essa intestati.I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere dati in comodato all’Associazione stessa, oppure da questa acquistati ed intestati.

Tutti i beni collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti.


Articolo 21    I CONTRIBUTI

I contributi possono essere ordinari e/o straordinari.

I contributi ordinari sono costituiti dal versamento del contributo associativo annuale, stabilito dall’Assemblea degli associati.

I contributi straordinari possono essere elargiti dai soci o da persone fisiche e/o giuridiche esterni all’Associazione.


Articolo 22   EROGAZIONI E DONAZIONI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione, sempre in armonia con le finalità statutarie.

Il Presidente attua le deliberazioni dell’Assemblea e compie i relativi atti giuridici.


Articolo 23   RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Ai sensi dell’art. 20 del DPR 29/9/73 N° 600, così come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 460/97, nel caso di raccolte pubbliche di fondi per celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sarà redatto un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi della Legge, corredato da una relazione illustrativa, dal quale risulteranno le entrate e le spese relative ad ogni evento suddetto.


Articolo 24   I RIMBORSI

L’Assemblea delibera sulla utilizzazione di rimborsi derivanti dalle convenzioni, in armonia con le finalità statutarie.Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea e ne compie i conseguenti atti.
Le spese sostenute e documentate dagli associati per l’attività prestata dagli stessi, saranno rimborsate entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea degli associati.


Articolo 25   I PROVENTI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio. L’assemblea delibera sulla loro utilizzazione sempre in armonia con le finalità statutarie.
Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea.


Articolo 26   LE CONVENZIONI

Le convenzioni tra l’Associazione ed altri Enti o soggetti pubblici o privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell’Associazione. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione.


Articolo 27   COPERTURA ASSICURATIVA
  1. I soci volontari sono assicurati per infortunio, malattie connesse all’attività e per la responsabilità civile verso terzi (come previsto dalla Legge 266/91).
  2. L’organizzazione può assicurarsi per responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall’attività contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Articolo 28   ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Gli esercizi sociali vanno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

  1. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare per l’approvazione all’Assemblea il bilancio consuntivo, dopo averlo sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti.
    Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso e deve essere depositato presso la sede dell’Associazione dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell’esercizio.

  2. Il Consiglio Direttivo, in occasione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo, potrà presentare una relazione di programma sulle attività per l’anno successivo, comprendente le voci preventive di spesa e di entrata.

Articolo 29   AVANZI DI GESTIONE

L’Associazione non distribuisce utili di gestione, neanche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 30   SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE

In caso di scioglimento o cessazione, l’Assemblea a maggioranza qualificata provvederà all nomina di un liquidatore per devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge sul volontariato e sulle ONLUS.


Articolo 31   NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile e quelle previste dalla legge vigente in materia di volontariato (L. 266/91) e di Enti non commerciali e di ONLUS (D.Lgs 460/97).